Retribuzioni minori ai dipendenti donna? Rischio maxi multa

Posted by Redazione On febbraio - 8 - 2010

Si rafforza il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza del datore di lavoro al decreto del giudice è punita con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi. Sono alcune novità introdotte dal decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 29 del 5 febbraio. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06).

Il nuovo testo rafforza il principio che la parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non sarà più punita, dunque, in base all’articolo 650 del Codice penale, per «inosservanza del provvedimento dell’autorità», bensì con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi.
Al Codice delle pari opportunità è aggiunto l’articolo 41-bis che assicura la tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione», ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.

Aumentano anche le sanzioni amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo. Il nuovo articolo 28 del Dlgs 198/06 vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro a cui è attribuito un valore uguale.

Al fine dell’applicazione del principio di parità in materia di occupazione e impiego è considerata discriminazione diretta tutto ciò che comporta, per ragioni riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra persona in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, invece, quando una persona è messa in condizioni di svantaggio rispetto ad altra di sesso diverso, da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri.

Con l’aggiunta all’articolo 25 del Dlgs 198/06 del comma 2-bis, è definito discriminazione, ai fini della tutela in esame, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
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