La cartella esattoriale e’ un documento emesso da un “concessionario” (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e’ l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall’ufficio dell’ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinche’ siano svolte tutte le attivita’ di riscossione coattiva.
L’ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa’ che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e’ provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione. L’agente della riscossione -o “concessionario”- funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo primario.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’ dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
FORMA E CONTENUTO
La cartella di pagamento e’ formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
E’ l’atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata.
COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto
L’ultimo modello di cartella esattoriale e’ quello disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con pubblicazione sul sito dell’Agenzia) a seguito delle novita’ introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07). Il testo del provvedimento si trova in calce a questa scheda, tra i link utili.
Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu’ avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell’agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell’importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);
- l’ente creditore, ovvero il Comune, l’Agenzia delle entrate, l’Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita’ di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l’aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche’ le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca sugli immobili, etc).
Pagine successive
Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
- la denominazione dell’ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e’ diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell’ufficio dell’ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);
Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita’ di pagamento (es. sportelli dell’agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);
Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:
vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l’anno di compilazione e il numero del ruolo;
- il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo’ aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l’anno di riferimento, ovvero dell’atto che ha originato il debito (per es. l’anno in cui e’ stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l’importo del tributo;
- i compensi della riscossione (vedi nota **);
- gli estremi dell’atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell’agente della riscossione. Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche’ notizie sulla possibilita’ di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *).
Informazioni sulle modalita’ di rateizzazione si trovano piu’ avanti, nella sezione “come pagare”.
Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):
Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull’autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.
Dettagli su questi argomenti si trovano piu’ avanti, nelle apposite sezioni.
LA NOTIFICA
Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).
La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.
La relata di notifica e’ un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’ opponibile ne’ contestabile se non con una querela penale.
NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da’ comunque per avvenuta.
NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo’ avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente. L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
- persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).
E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.
Nella prossima come pagare una cartella esattoriale