Archive for the ‘Quality News’ Category

Quando si deve scegliere un metodo per dimagrire normalmente il primo pensiero è quello di mangiare di meno, spesso il problema è derivato da un apporto calorico giornaliero maggiore delle calorie consumate. Quindi è normale che istintivamente si pensi subito “devo mangiare meno per dimagrire”.

L’ idea non è sbagliata, avere un’ alimentazione equilibrata e controllata non è un errore, il consiglio che posso darvi è comunque di integrare nella vostra giornata almeno un ora dedicata ad attività fisica, con questo non è importante allenarsi per partecipare alle prossime olimpiadi, basta un’ ora per esempio di camminata a passo sostenuto. Le due funzioni contemporanee: contribuiscono a riequilibrare la quantità giornaliera delle calorie.

Suggerisco una consulenza medica per avere una dieta equilibrata, cioè che vi permetta di assumere tutti gli oligo-elementi necessari.
Attenzione al “fai da te” o diete divulgate a mezzo stampa, spesso si hanno risultati completamente opposti al desiderato. Un apporto sbagliato di alimenti può creare dei seri disturbi nutrizionali, la carenza di oligo-elementi necessari crea il così detto “allarme organico” che vede l’ organismo “sofferente” predisporsi per accaparrarsi qualsiasi cosa con la conseguenza di una perdita di fascia magra sostanziosa e un aumento dei depositi adiposi nei punti strategici. (glutei fianchi addome ecc. ecc.)
I prodotti Herbalife possono sopperire a questo problema con un apporto giornaliero di tutti i nutrienti, fibre, vitamine e sali minerali in maniera equilibrata ma riducendo in maniera sostanziale solo le calorie. In effetti assumere i prodotti Herbalife è come mangiare dei pasti abbondanti e principalmente sostanziosi.

Herbalife è indicata in modo specifico per chi ha un’ alimentazione sregolata, concentrata nel pasto completo della sera, trascurando la prima colazione e sostituendo un il pranzo con un pasto veloce, un panino o un semplice piato di insalata, con Herbalife si riesce ad ottenere un pasto liquido, molto digeribile, con un apporto calorico da 100 a 200 calorie.

Vi consiglio di fare colazione con un “frullato Herblife” e di sostituire il pranzo, qualora questo debba essere fatto con un pasto veloce. Meglio ancora sarebbe avere un pranzo normale e sostituire la cena. Durante la notte si assimila di più che durante il giorno.
Ovviamente i prodotti Herbalife hanno il suo maggior effetto nell’ambito di una dieta controllata. Sostituendo la colazione e uno dei pasti principali si ha un apporto calorico da 200 a 400 calorie, al fine di ottenere risultarti importanti è necessario fare un pasto principale (pranzo o cena) con un apporto calorico controllato (700/900 calorie).

LA COSTANZA è l’ unica dote necessaria per ritornare al vostro peso forma. Spesso ci sono voluti anni per raggiungere un bell’ aspetto rotondetto e con una pancetta che fa invidia a una signora al sesto mese di gravidanza, non si può pensare di risolvere il problema in 10 giorni. La perdita di peso sarà graduale mese dopo mese.

L’ ACQUA, meriterebbe scrivere un libro sul ‘importanza dell’ acqua nel nostro organismo. Circa il 60/70% del nostro organismo è composto di acqua, il ricambio idrico è salute di tutto l’ organismo, le funzioni organiche, cardiache, digestive, sono migliorate con un apporto giornaliero costante di acqua. Le tossine, vengono espulse solo se si beve abbondante acqua, la ritenzione idrica migliora o scompare con l’ apporto costante di acqua. Qualcuno sostiene che per una buona salute bisognerebbe bere acqua per almeno il 5% del peso corpo (es. una persona di 70 kg. dovrebbe bere 3,5 litri al giorno. Ritengo comunque che 2 litri oltre alle normali bevande del pasto sono sufficienti a mantenersi in buona salute.

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Silvano Testa

Nelle moderne tecnologie, sempre più sono presenti i moduli pannelli solari.

E’ importante sapere però che il 2010 è l’ultimo anno dove verranno erogate delle detrazioni fiscali molto importanti, fino al 55% per il risparmio energetico.

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Cosa sono: le caldaie a condensazione permettono un grande risparmio rispetto a quelle tradizionali, i pannelli solari termici consentono di catturare e accumulare l’energia solare, per poterla utilizzare quando ce n’è più bisogno.
Silvano TestaSilvano Testa

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La legge sulla sicurezza sul lavoro, comunemente chiamata Legge 626 è ogni giorno più importante. La prima legge fu poi trasposta nel Tusl, ovvero la legge D.lgs 81/2008. Spesso si pensa ad una legge legata ai cantieri o grandi fabbriche, niente di più sbagliato.

Di pochi giorni fa le cifre delle multe e sanzioni penali riportate alle piccole e medie aziende per la mancanza di un responsabile della sicurezza e la mancata informazioni ai dipendenti, oltre che la mancanza totale di accorgimenti minimi di sicurezza, come, addirttura, la cassetta primo soccorso.

La Legge 626 però è stata modificata negli anni e integrata in modo molto complicato per il datore di lavoro e per il lavoratore. Come fare?

Un primo putno sono le certificazioni obbligatorie:

I corsi obbligatori, imposti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro dlgs 81/08, relativi agli incarichi di:

· RLS (Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori);

· RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, per il datore di lavoro che ne ha assunto l’incarico);

· ANTINCENDIO rischio basso;

· PRIMO SOCCORSO;

· VIDEOTERMINALISTA;

· HACCP (per alimentaristi ed adetti alla ristorazione);

· PREPOSTO, per i preposti alla sicurezza Art. 37 dlg 81/8;

· più tutti gli altri corsi consigliati alle imprese;

Come fare un corso certificato e riconosciuto a tutti gli effetti senza dover andare di persona e senza perdere giorni di lavoro importanti?

Qui entra in campo il FAD, cos’è? Il FAD è la Formazione a distanza, tutti i corsi sono forniti su CD interattivo che, una volta installato sul PC, Vi permette di seguire il corso e, in seguito al test finale, di ottenere l’attestato certificato valido su tutto il territorio nazionale. I corsi sono di facile apprendimento e non richiedono specifiche competenze.

I prezzi? Davvero accessibili per chiunque, alcuni corsi prevedono di listino solo 60 euro.

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Gli studi di settore – Guida completa

Posted by Redazione On gennaio - 24 - 2010

L’art. 10 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, definisce le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede d’accertamento, delineando, in particolar modo i contorni dell’ambito soggettivo di applicazione di questo strumento.

Innanzi tutto, in via generale, si deve evidenziare come siano previste alcune cause di esclusione dall’applicabilità degli studi di settore, dinanzi ad alcune situazioni marginali. Così, in particolare, non si può mai procedere all’applicazione degli studi di settore, in sede d’accertamento, nei confronti di quei contribuenti che presentino un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi (indipendentemente dal fatto che tale periodo si trovi a cavallo di due esercizi), né per quei contribuenti il cui ammontare dei ricavi dichiarato superi il limite (che comunque non può mai essere maggiore di 10 miliardi di lire) fissato dal decreto del Ministero delle finanze che approva i singoli studi di settore.

In ogni caso, infine, è esclusa l’applicabilità degli studi di settore in sede d’accertamento per tutti quei contribuenti che, durante il periodo d’imposta preso in esame, abbiano iniziato o cessato l’attività, ovvero non si siano trovati in un periodo di normale svolgimento.

L’ambito soggettivo d’applicazione degli studi di settore in sede d’accertamento, inoltre, si estende soltanto ad alcune categorie di contribuenti, e, più in particolare:

  • a tutti coloro che, esercitando un’attività d’impresa e trovandosi nel regime contabile semplificato, abbiano dichiarato dei ricavi che si siano discostati, anche per un solo esercizio, da quelli determinabili in base agli studi di settore;
  • a tutti gli esercenti un’attività d’impresa che si trovino in contabilità ordinaria per effetto d’opzione, ed a tutti gli esercenti arti e professioni, nel caso in cui, per almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati – compreso, chiaramente quello da accertare – abbiano dichiarato dei compensi o ricavi inferiori a quelli determinabili in base agli studi di settore;
  • a tutti coloro che si trovino naturalmente in regime contabile ordinario, ovvero vi si trovino in seguito ad opzione (ed in tali casi, quindi, indipendentemente da quanto disposto al punto precedente), e presentino una contabilità che, da verbale d’ispezione ex art. 33, II comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, risulti inattendibile a causa della presenza di gravi contraddizioni o irregolarità nelle scritture obbligatorie, ovvero per la discordanza fra i valori indicati in queste ed i dati ed elementi, invece, direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Con i decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore del 30 marzo 1999, relativi alle attività economiche svolte nel settore manifatturiero, dei servizi e commerciale, nei rispettivi artt. 2, sono state individuate ulteriori cause di inapplicabilità di tale strumento.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria che si trovi ad effettuare un controllo, non potrebbe servirsi degli studi di settore, per rideterminare i ricavi:

  • nel caso in cui per l’esercizio di un’attività d’impresa, ci si avvalga di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quello di produzione, di più punti di produzione ovvero di più punti di vendita;
  • nella fattispecie in cui vi sia il contemporaneo esercizio di due o più attività d’impresa che non rientrano nel medesimo studio di settore, e l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (che non rientrano tra quelle assoggettate agli studi di settore), sia superiore al 20% dell’ammontare dei ricavi complessivamente dichiarati;
  • nel caso di società cooperative, di società consortili e di consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci (qualora questi siano degli utenti, privi della qualifica di imprenditori) o delle imprese socie od associate.

Quando si verificano le predette cause d’inapplicabilità i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non debbono essere indicati, ma è fatto salvo l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria le cause che hanno giustificato il mancato utilizzo degli studi di settore.

Come chiarisce, inoltre, la circolare n. 110/E del Ministero delle finanze riguardo alle prime due cause d’inapplicabilità, gli studi di settore risultano comunque applicabili nell’ipotesi in cui sia stata effettuata una contabilizzazione distinta degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi ai diversi punti di produzione e/o di vendita.

Bisogna peraltro segnalare come se per i redditi del 1998 l’applicabilità degli studi di settore nei confronti di queste particolari categorie di contribuenti risulta, quindi, solo eventuale, con decreto del Ministero delle finanze datato 24 dicembre 1999 è stato previsto, invece, l’obbligo di annotazione separata dei componenti sia nei confronti dei soggetti che esercitano attività d’impresa in più punti di produzione o di vendita sia di coloro che, all’interno di uno stesso locale, esercitano più attività.

Chiaramente, l’obbligo di annotare separatamente le poste contabili decorre soltanto dal 1 gennaio 2000 ed, in ogni modo, per il primo periodo d’imposta.

Per coloro che esercitano, invece, più attività, l’imputazione separata in sede di dichiarazione diviene la regola qualora nell’esercizio precedente non si sia verificato il presupposto per l’obbligo di annotazione separata.

Al termine di questa breve disamina sui soggetti nei confronti dei quali è possibile effettuare un accertamento in base agli studi di settore si deve peraltro segnalare la possibilità, per il primo periodo d’imposta nel quale un determinato studio di settore trovi applicazione, di effettuare l’adeguamento spontaneo ai risultati presunti dall’Amministrazione finanziaria, direttamente in dichiarazione dei redditi, senza l’irrogazione di sanzioni.

Le istruzioni al modello Unico 2000, tuttavia, prevedono la possibilità per tutti i contribuenti di procedere all’adeguamento spontaneo qualora siano indicati nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili.

L’articolo continua nella prossima pagina

Il conguaglio fiscale. Cos’è, come si fa

Posted by Redazione On gennaio - 21 - 2010

L’operazione di conguaglio fiscale di fine anno, ha lo scopo di rendere definitive le ritenute d’acconto attuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta, relative ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.

L’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 al comma 3, stabilisce che i sostituti di imposta, che erogano compensi per prestazioni di lavoro dipendente, devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili di cui all’art. 51 del Tuir, corrisposti nello stesso periodo di imposta e l’imposta dovuta sull’ammontare degli emolumenti stessi tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del Testo unico delle imposte sui redditi e delle detrazioni sugli oneri; il tutto deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione.

Confermate, in tale ambito, alcune linee guida e indicazioni, da seguire in fase di conguaglio, di seguito riportate:

considerare le somme e i valori imponibili corrisposti dal sostituto nel corso dell’anno;
considerare gli importi imponibili corrisposti da terzi;
considerare i redditi provenienti da altri datori di lavoro;
effettuare il calcolo delle deduzioni ai sensi dell’art. 11 e 12 del Tuir;
determinare l’imposta lorda sulla base degli scaglioni annui e aliquote corrispondenti;
determinare le detrazioni eventualmente spettanti;
considerare il credito d’imposta per redditi esteri;
determinare il conguaglio di imposta, detraendo da imposta lorda l’imposta trattenuta effettivamente;
definire la procedura di versamento e recupero delle imposte eventualmente in eccedenza, rispetto alle retribuzioni del mese in cui opera il conguaglio.

Secondo quanto prevedono il comma 3 dell’art. 23 e il comma 1 dell’art. 24 del D.P.R. n. 600/1973, il conguaglio deve essere effettuato da tutti coloro che, rivestendo la qualifica di sostituti di imposta, hanno in essere al 31 dicembre rapporti dai quali provengono sia redditi di lavoro dipendente che redditi assimilati.

Sostituti d’imposta

I soggetti autorizzati come sostituti di imposta, risultano essere:

gli enti e le società (indicati nell’art. 73, c. 1 del Tuir, le società e associazioni indicate nell’art. 5 del predetto Testo unico);
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del Tuir, o imprese agricole;
le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
i condomini in quanto corrispondono somme e valori di cui all’art. 51 dello stesso Testo unico (art. 23, c. 3, D.P.R. n. 600/1973, come modif. dall’art. 7, D.Lgs. n. 314/1997);
i curatori fallimentari, “nuovi” soggetti d’imposta, introdotti con l’articolo 37, comma 1 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (1), che modifica l’articolo 23, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973; in particolare «i curatori fallimentari e i commissari liquidatori», si aggiungono alle « persone fisiche che esercitano arti e professioni».

Per effetto di tale modifica il curatore fallimentare e il commissario liquidatore acquistano la qualifica di sostituti d’imposta non solo in relazione all’obbligo di ritenuta stabilito per i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 23, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, ma anche in relazione agli obblighi di ritenuta previsti per le altre tipologie di reddito dalle disposizioni che rinviano al medesimo articolo 23, comma 1 per l’individuazione dei sostituti d’imposta.

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare le ritenute anche sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale, i cui presupposti si verificano a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’articolo 41 del decreto stesso.

Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, (modificato dalla legge n. 311/2004).

In particolare, la norma stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili erogati in ciascun periodo di paga, tenendo conto:

delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta (articolo 11 del Tuir);
delle deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir);
delle detrazioni eventualmente spettanti (articolo 15 del Tuir) per oneri, a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.

Vi è l’obbligo di far rientrare nell’operazione di conguaglio di fine anno anche importi e valori percepiti entro il 12 gennaio e facenti riferimento al precedente periodo d’imposta.

Secondo l’articolo 51 del Tuir, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa cd. “esteso“, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono; il versamento quindi delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2007 e relativi all’anno 2006 dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2007 utilizzando il codice tributo 1001.

Riapertura del conguaglio

L’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno devono effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo; si è voluto quindi concedere più tempo al sostituto d’imposta, al fine di rendere, per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario per i redditi di lavoro dipendente e assimilato percepiti, e colmare gli eventuali errori commessi in fase di compilazione, senza incorrere in sanzioni.

Nel caso in cui la riapertura del conguaglio comporti un debito (o maggior debito) la maggiore imposta dovuta dovrà essere versata con il codice 1013, mentre nell’ipotesi in cui, dalla riapertura del conguaglio, derivi un maggior credito o un minor debito, la restituzione della maggiore Irpef trattenuta nel 2006 avverrà utilizzando le ritenute d’imposta relative alle retribuzioni del mese (gennaio o febbraio) in cui è stata effettuata la “riapertura” del conguaglio.

Determinazione dell’imponibile e verifica delle deduzioni ex artt. 11 e 12 Tuir

Con l’introduzione della deduzione volta a garantire la progressività dell’imposizione (articolo 11 Tuir) e della deduzione per oneri di famiglia (articolo 12), in sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve procedere al ricalcolo delle stesse così da rendere definitiva l’attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d’imposta.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il sostituto di imposta procede separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta e al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia deducendo i relativi ammontari (unitamente agli eventuali oneri deducibili ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. h) del Tuir) dal reddito complessivamente corrisposto nell’anno; in particolare occorrerà:

determinare, in via consuntiva, l’ammontare degli importi e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio (conguaglio ordinario), ma anche per antecedenti rapporti intercorsi con altri sostituti (conguaglio riepilogativo);
sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir e di quelli che accetta di conguagliare;
costruire, sulla base delle somme e dei valori effettivamente corrisposti, il rapporto previsto dall’articolo 11, comma 5, Tuir che permette di attribuire la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione relativa al reddito considerato.

Ricontrollata la quota di deduzioni dall’imposizione effettivamente spettante, il sostituto d’imposta dovrà:

calcolare l’importo della deduzione onde poter assicurare progressività dell’imposizione realmente spettante, applicando la quota di deduzione derivante dal primo rapporto, all’ammontare teorico di 7.500 euro;
calcolare l’importo della deduzione per oneri di famiglia effettivo applicando la quota di deduzione derivante dal secondo rapporto sopra riportato all’ammontare teorico di deduzione spettante sulla base dell’apposita richiesta presentata dal dipendente;
dedurre gli importi ricavati, dal reddito complessivo percepito dal dipendente nel corso dell’anno (secondo i principi stabiliti dall’articolo 51 del Tuir e quindi al netto di tutte le «non concorrenze» di cui al 2º comma, considerando i redditi corrisposti nei precedenti rapporti, se richiesto dal dipendente);
calcolare l’imposta lorda dovuta, utilizzando le nuove aliquote progressive per scaglioni di reddito e del contributo del 4 per cento, introdotte dalla legge finanziaria del 2005, scomputando, dall’imposta lorda così ottenuta, le ritenute operate nei diversi «periodi di paga»;
riconoscere, eventualmente, le detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir.

Dal confronto tra l’imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso nell’anno di riferimento, possono scaturire due situazioni di conguaglio (alternative):

conguaglio «a debito», nel caso si verifichi per il dipendente un ulteriore debito d’imposta, che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro;
conguaglio «a credito», nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d’imposta provvederà a rimborsare l’imposta trattenuta in eccedenza.

Si ricorda che, qualora all’atto delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro abbia a disposizione un monte ritenute non sufficiente a coprire l’ammontare degli importi a credito per i dipendenti, lo stesso sostituto ha comunque l’obbligo di restituire il credito residuo; la restituzione fa sorgere in capo al sostituto d’imposta un credito verso l’erario che, ai sensi di quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, può essere utilizzato in diminuzione dai successivi versamenti di ritenute.

Il conguaglio con familiare a carico

Per quanto riguarda le deduzioni di imposta per familiari a carico, restano confermate le regole introdotte lo scorso anno con la Finanziaria 2005.

Detrazioni d’imposta per familiari a carico

Secondo l’art. 12 Tuir e in base ai commi 1 e 2, si deducono per oneri di famiglia dal reddito complessivo i seguenti importi:

3.200,00 euro, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2.900,00 euro, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona (art. 433 c.c.) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

La deduzione può essere aumentata a:

3.450,00 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
3.200,00 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
3.700,00 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali importi rappresentano i valori massimi deducibili. cd. teorici; l’effettivo importo delle deduzioni spettanti risulta dalla applicazione di un’apposita formula che tenendo conto della progressività dell’imposizione, «riparametrizza» le stesse sulle componenti, oneri e redditi.

Il limite per essere considerati fiscalmente a carico, resta di 2.840,51 euro di reddito complessivo annuo (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni per garantire la progressività dell’imposizione e per carichi di famiglia); in tale importo vengono computate anche le retribuzioni corrisposte:

da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e contributo di solidarietà del 4%

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir si prevede una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef applicabili, in particolare:

fino a 26.000,00 euro: 23%;
oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro: 33%;
oltre 33.500,00 euro: 39%.

Sulla parte di reddito imponibile superiore a 100.000,00 euro oltre all’aliquota Irpef del 39% si applica ai sensi dell’art. 1, comma 350 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (5), anche un contributo di solidarietà del 4% di cui deve tenere conto anche il sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle ritenute; quindi gli ultimi due scaglioni dell’articolo 31 possono essere così rappresentati:

oltre 33.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro: 39%;
oltre 100.00,00 euro: 43%.

Fonte: Microsoft PMI

Il regime fiscale semplificato – Guida completa

Posted by Redazione On gennaio - 18 - 2010

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale agevolato di particolare favore. Esso non solo semplifica molti adempimenti fiscali, ma soprattutto permette un grosso risparmio per quanto riguarda la tassazione. Questo regime fiscale agevolato non è molto conosciuto e pertanto riteniamo fare cosa gradita a tutti i futuri imprenditori descriverlo in modo chiaro e completo.

Periodo d’utilizzo e modalità d’accesso

Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative economiche è previsto per le persone fisiche che avviano una nuova attività, imprenditoriale (anche sotto forma di impresa familiare), o di lavoro autonomo (professionisti).

E’ applicabile per il primo anno dell’iniziativa e per i due successivi. Quindi, la durata dell’agevolazione è al massimo di tre anni.

Chi l’utilizza non paga l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali), bensì un’imposta sostitutiva, nella misura fissa del 10% sul reddito conseguito (ricavi meno costi), realizzando in questo modo un notevole risparmio d’imposta. Inoltre, può contare su una rilevante semplificazione di molti adempimenti contabili.

Per accedere al regime fiscale agevolato in questione bisogna comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello scaricabile in formato .doc e formato .pdf.

Il modello per l’opzione a favore del regime fiscale agevolato per le nuove attività può essere presentato:

  • Insieme alla dichiarazione d’inizio attività (quella di richiesta partita IVA), oppure nei 30 giorni successivi alla presentazione di questa;
  • Entro il 30 gennaio (per periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare) dei due anni seguenti quello d’inizio attività.

Requisiti

Ecco i requisiti che bisogna possedere per godere di questo regime fiscale agevolato:

  1. Il richiedente deve essere una persona fisica che intende iniziare un’impresa (ditta individuale) o un’attività di lavoro autonomo (professionista).
    E’ ammesso il beneficio anche per le imprese familiari, che ricordiamo sono le ditte individuali in cui collaborano i familiari e dove al “capofamiglia” imprenditore spetta almeno il 51% degli utili. Il resto del profitto va ripartito tra i familiari collaboratori d’impresa in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa familiare.
  2. I compensi (per i professionisti) o i ricavi (per le imprese) annuali non devono superare i seguenti limiti:
    • € 30.987,41 per i lavoratori autonomi;
    • € 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi;
    • € 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.
      In particolare, nel caso di superamento dei suddetti limiti è prevista la decadenza dell’agevolazione ed il reddito conseguito viene tassato nei modi ordinari:

      • dall’anno successivo, se i limiti sono superati, ma non oltre il 50%;
      • dallo stesso anno d’imposta, se i limiti di cui sopra sono superati di oltre il 50%.
  3. L’attività che si vuole svolgere deve essere nuova in senso assoluto e cioè:
    • l’interessato non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata o familiare;
    • l’attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo.
  4. È necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere previdenziale (iscrizione all’INPS, etc…), assicurativo (INAIL, etc…) ed amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc…).

Agevolazioni

Vediamo adesso tutte le facilitazioni che spettano a chi comunica l’adesione, avendone i requisiti, al regime fiscale agevolato per le nuove attività:

  1. Tassazione ridotta. Il regime speciale prevede un’imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell’IRPEF e delle sue addizionali (comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i professionisti) al netto delle spese e dei costi. La tassazione ridotta del 10% avviene nella normale dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF si esegue con il modello F24 presso Banche e Poste, indicando il codice tributo 4025. Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche.
    Attenzione però, perché questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d’impresa o di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.
  2. Versamento in unica soluzione dell’IVA. La tassazione ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l’IRPEF, per cui le altre imposte vanno regolarmente versate. Tuttavia questo regime agevolato consente di versare l’IVA dovuta, anziché alle ordinarie scadenze periodiche, in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, si è esonerati anche dall’obbligo del versamento annuale dell’acconto IVA, la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti, il 27 dicembre di ogni anno.
  3. Semplificazione degli obblighi contabili. Il regime agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie per:
    • l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    • l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
    • l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

  4. Eliminazione della ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta che paga ricavi o compensi all’impresa o professionista in regime agevolato per nuove attività non deve assoggettare a ritenuta d’acconto gli importi pagati. Chiaramente, per comunicare al sostituto d’imposta questa condizione, il contribuente rientrante nel regime agevolato deve rilasciare allo stesso una dichiarazione dalla quale risulti la loro particolare situazione di tassazione ridotta e sostitutiva dell’IRPEF.
  5. Tutoraggio. Chi gode del regime agevolato per nuove attività può (non c’è l’obbligo) chiedere all’Agenzia delle Entrate assistenza per gli adempimenti fiscali formali cui è soggetto. Quest’assistenza richiede l’espletamento dei seguenti passi fondamentali:
    • presentazione istanza d’assistenza e tutoraggio;
    • richiesta del codice PIN d’accesso e della password;
    • installazione del necessario software;
    • invio periodico dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate (tutor);
    • recepimento dei modelli e delle indicazioni predisposte dal tutor.
  6. Credito d’imposta. I richiedenti il tutoraggio, avendo necessità di un personal computer per assolvere le incombenze di comunicazione che esso implica, beneficiano di un credito d’imposta, per l’acquisto di computer, modem e stampante, pari al 40% del loro costo, con un massimale di € 309,87. (Fonte: Studiamo.it)

Cartella Esattoriale – Guida completa

Posted by Redazione On gennaio - 13 - 2010

La cartella esattoriale e’ un documento emesso da un “concessionario” (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Il ruolo e’ l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall’ufficio dell’ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinche’ siano svolte tutte le attivita’ di riscossione coattiva.

L’ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa’ che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e’ provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione. L’agente della riscossione -o “concessionario”- funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo primario.

La procedura di riscossione attivata con la cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’ dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e’ formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E’ l’atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata.

COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto

L’ultimo modello di cartella esattoriale e’ quello disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con pubblicazione sul sito dell’Agenzia) a seguito delle novita’ introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07). Il testo del provvedimento si trova in calce a questa scheda, tra i link utili.

Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu’ avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell’agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell’importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);
- l’ente creditore, ovvero il Comune, l’Agenzia delle entrate, l’Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita’ di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l’aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche’ le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive
Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
- la denominazione dell’ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e’ diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell’ufficio dell’ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);

Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita’ di pagamento (es. sportelli dell’agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:
vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l’anno di compilazione e il numero del ruolo;
- il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo’ aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l’anno di riferimento, ovvero dell’atto che ha originato il debito (per es. l’anno in cui e’ stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l’importo del tributo;
- i compensi della riscossione (vedi nota **);
- gli estremi dell’atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).

Sezione COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell’agente della riscossione. Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche’ notizie sulla possibilita’ di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *).
Informazioni sulle modalita’ di rateizzazione si trovano piu’ avanti, nella sezione “come pagare”.

Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):
Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull’autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.
Dettagli su questi argomenti si trovano piu’ avanti, nelle apposite sezioni.

LA NOTIFICA

Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).
La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.
La relata di notifica e’ un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’ opponibile ne’ contestabile se non con una querela penale.

NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da’ comunque per avvenuta.

NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo’ avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente. L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
- persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).

E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.

Nella prossima come pagare una cartella esattoriale

Credito d’imposta nelle PMI. Cos’è, come ottenerlo.

Posted by Redazione On gennaio - 11 - 2010

Credito d’imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell’erario dello Stato.
Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi.

Le piccole e medie imprese, operanti nei seguenti settori economici possono godere di un credito d’imposta secondo le regole dei c.d. “incentivi automatici”, (art. 8, c. 2, L. n. 266/1997):

a) attività estrattive e manifatturiere (sezioni C e D della classificazione delle attività economiche Istat 1991);
b) produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (sezione E della classificazione Istat 1991);
c) costruzioni (sezione F della classificazione Istat 1991);
d) telecomunicazioni e fornitura di servizi alle imprese in grado di influire positivamente sullo sviluppo delle precedenti attività produttive (alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati, attività di supporto e ausiliarie dei trasporti, informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo, attività professionali e imprenditoriali riguardanti la consulenza tecnico economica ecc.).

Il credito d’imposta non si applica per le imprese soggette a procedure concorsuali o che si trovano in stato di liquidazione volontaria, nonché quelle in difficoltà finanziaria (ai sensi della Com. CE 1999/C288/02, si considerano in difficoltà finanziaria: le società a responsabilità limitata che abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto, e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; le società a responsabilità illimitata che abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; ogni altra forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza).

Investimenti agevolati - Gli investimenti devono essere finalizzati all’acquisizione (in proprietà, in leasing, con riserva di proprietà, anche secondo le disposizioni della c.d. “legge Sabatini”) di nuovi impianti da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.

Sono agevolate le acquisizioni dei beni delle seguenti tipologie:

a) macchinari e impianti;
b) attrezzature di controllo della produzione;
c) unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
d) programmi e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni;
e) servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all’acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c);
f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio, e collaudo dei beni, materiali di consumo e accessori di prima dotazione, nel limite del 10% del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.

I costi vanno assunti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi e oneri accessori.

Non è agevolato l’acquisto di: veicoli abilitati alla circolazione stradale, mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, macchinari e impianti di tipica pertinenza degli immobili (quali i sistemi di ventilazione ed areazione di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione ecc) (Fonte: Microsoft PMI)

Class action. Cos’è, come funziona, come partecipare

Posted by Redazione On gennaio - 7 - 2010

Al via le ‘azioni collettivè, ovvero la class action con cui consumatori e utenti possono avanzare assieme le proprie pretese contro pratiche commerciali scorrette o danni subiti dalle aziende a partire dal 16 agosto 2009. Ecco in pillole come funziona, a chi si rivolge e cosa prevede la normativa relativa alla class action:

QUANDO: dal 1 gennaio 2010 sarà possibile esercitare l’azione collettiva di classe per il sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.

COSA: l’azione di classe consiste in un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest’ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di aderire ad una class action.

CHI: l’azione può essere intentata dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

COME: mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori/utenti propone l’azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all’avvocato.

DIFFERENZE: rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale si caratterizza, spiega il ministero dello Sviluppo economico, «per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l’altra versione imputava questa facoltà solo in capo all’associazione». La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.

BENEFICI: se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Ma se l’azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore «forza» nei confronti della grande impresa. (Fonte: Unità.it)

Come funziona una Class Action

La class action in Italia è stata introdotta dalla finanziaria 2008, ed è stata resa famosa in tutto il mondo dopo il caso Usa di Erin Bronckovich. Si tratta in pratica di un’azione legale condotta da uno o più soggetti che chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti “ultra partes” per tutti i componenti presenti e futuri della classe, del gruppo. Essa viene considerata il modo migliore con cui i semplici cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende o delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell’identica situazione.

La class action potrà essere azionata dalle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale consumatori e utenti ma anche da parte di associazioni di “consumatori, investitori e altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati”. Su questo punto è previsto un passaggio parlamentare nelle commissioni parlamentari competenti. La platea dei soggetti legittimati a ricorrere sarà più ampia, per consentire, ad esempio, cause collettive anche per eventuali danneggiamenti ambientali.

L’avvio della causa collettiva ha effetti immediati: interrompe le prescrizioni delle altre cause avviate dai consumatori, magari singolarmente. Sono quindi previsti vari passaggi. Il primo è la decisione del giudice, che dovrà solo stabilire se l’impresa va condannata. Fisserà però anche le modalità per stabilire gli importi dovuti e la procedura per attribuire il rimborso ad ogni singolo cittadino. Dalla causa collettiva si passa quindi a stabilire rimborsi individuali: questo passaggio sarà gestito da una Camera di Conciliazione che dovrà essere costituita presso il tribunale che si occupa della causa. In questa fase parteciperanno in modo paritario i difensori di coloro che hanno proposto l’azione di gruppo e la società chiamata a rispondere del proprio comportamento. Durante questa procedura i cittadini possono anche ricorrere singolarmente e, nel caso si ritengano non soddisfatti dall’accordo raggiunto, possono anche decidere di proseguire l’azione giudiziaria. Sono infine previste modalità per pubblicizzare la sentenza di condanna e l’accordo raggiunto nella successiva transazione.

Un’ultima misura serve ad evitare che i costi ricadano sui consumatori. La parcella degli avvocati dei ricorrenti sarà pagata dalla società condannata, anche se solo parzialmente. L’importo dovuto non dovrà però superare il 10% del valore. L’Italia ha anticipato la proposta di Bruxelles sulla “class action” che arriverà all’inizio del prossimo anno,secondo il responsabile dell’Antitrust Ue, Neelie Kroes, che presentera’ un Libro Bianco con “specifiche raccomandazioni per rendere piu’ semplici i ricorsi dei privati, in primis i consumatori, contro i danni subiti dalla violazione delle regole sulla concorrenza”. (Fonte: Panorama.it)


La class action contro la pubblica amministrazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella riunione del 15 ottobre scorso uno schema di decreto legislativo che, in attuazione di specifica delega conferita al Governo, introduce nell’ordinamento il nuovo istituto del ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ne detta la disciplina processuale, colmando così una lacuna nel nostro ordinamento.

La class action nella pa rientra nel sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L’organizzazione della pubblica amministrazione infatti, così come si è definita negli anni, non ha consentito una verifica dei risultati raggiunti attraverso un confronto con i cittadini fruitori dei servizi. Il provvedimento mira al recupero di efficienza dell’apparato pubblico e, da un punto di vista economico, mira ad un forte recupero di produttività.

Il provvedimento garantisce la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard di riferimento, prevedendo una tipologia di ricorsi diversa dall’azione collettiva introdotta nel nostro ordinamento dalla legge finanziaria per il 2008, che riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e per certi ambiti extracontrattuale, ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni o concessionari in relazione alla natura pubblica del servizio erogato.

L’introduzione della class action ha il fine di:

  1. assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell’intero procedimento di produzione del servizio reso all’utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture,
  2. prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato;
  3. prevedere l’obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall’organismo centrale, dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi anche quello di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall’organismo centrale di valutazione;
  4. prevedere l’attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari.
(Fonte: Governo italiano)