Non solo mare e montagna: italiani e stranieri per l’estate 2010 scelgono anche le località d’arte del BelPaese per trascorrere le loro vacanze o anche un solo weekend. Il 15,7% degli italiani, infatti, che è andato in vacanza a luglio ha optato per una destinazione culturale, visitando esclusivamente una città d’arte in Italia o abbinando, alla propria vacanza balneare o in montagna, almeno una visita ai monumenti o una escursione tra i siti archeologici; e la visita culturale è la scelta del 7,9% degli italiani in ferie ad agosto (dati Isnart – Unione delle Camere di commercio). E il patrimonio artistico – culturale fa da traino al sistema Paese, basti pensare che il valore del brand di alcuni tra i “monumenti” italiani più noti è stimato in quasi 400 miliardi di Euro; un valore che non riguarda il patrimonio tangibile ma è legato all’immagine, al brand e alla visibilità del marchio. Per esempio a Roma il brand del Colosseo vale più di 91 miliardi di Euro, quello dei Musei Vaticani 90 miliardi di Euro, mentre i 10 milioni di Lire stimati da Totò per la Fontana di Trevi, “trasformati” in ritorno di immagine, valgono oggi 78 miliardi di Euro. Se il brand del Duomo di Milano vale 82 miliardi di euro, il valore del marchio degli scavi di Pompei “batte” la basilica di San Marco e gli Uffizi di Firenze. E il brand dei siti artistico – culturali “fanno” anche impresa: sono circa 50 le imprese che a Milano hanno scelto di inserire nel loro nome “Duomo”, e altrettante nella capitale che hanno usato la parola “Colosseo” per identificare la propria impresa. E’ quanto risulta da una stima dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza, relativo al progetto ERI (Economic Reputation Index) a partire da Anholt Brand Index, su dati Registro Imprese, Istat, Istituto Tagliacarne, Best Global Brands, Urban Audit, MIBAC, Touring Club Italiano. Il valore del brand è stato calcolato sulla base di 10 parametri di vivacità economica, socio-culturali ed imprenditoriali, stilando un indice di valenza turistica e un indice di attrattività economica.
“La cultura – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza – rappresenta un valore per il nostro territorio. E l’immenso patrimonio culturale di cui disponiamo oltre ad essere un valore culturale, è un valore economico capace di generare lavoro e impresa. Il brand culturale, legato ai monumenti e alle eccellenze del nostro territorio, si riversa anche nell’impresa diffusa, in particolare su quella che più è proiettata verso l’esterno. E proprio il patrimonio culturale sarà un attrattore importante anche in occasione di Expo 2015, capace di generare benefici non solo per Milano e la Lombardia ma per tutto il Paese.”
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Monza e Brianza – Estate 2010, molto gettonate le località d’arte
Sospese le agevolazioni per gli abbonamenti postali a libri, quotidiani e periodici
Da oggi, sono sospese tutte le agevolazioni per gli abbonamenti postali a libri, quotidiani e periodici. Lo prevede un decreto dello Sviluppo economico pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale che individua nel 31 marzo 2010 l’ultimo giorno di applicazione degli “sconti” tariffari previsti per la spedizione dei prodotti editoriali. Una decisione nell’aria, dettata dall’impossibilità di sostenere ulteriormente gli oneri, a carico dell’Erario, per i rimborsi a Poste Italiane.
Nel 2009, si legge nelle premesse del provvedimento, è risultato, infatti, uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate superiore al 10% e quest’anno, sottolineano da Via XX Settembre, le risorse disponibili per le compensazioni – pari a 50 milioni di euro – non sono sufficienti a coprire gli esborsi previsti. Si pensi, che nei primi 3 mesi dell’anno, i “crediti” maturati da Poste per l’applicazione delle tariffe agevolate a favore dell’editoria e del terzo settore, ammontano già a circa 50 milioni di euro. Praticamente, quasi quanto l’intero stanziamento accantonato per tutto il 2010.
Lo Stato quindi stringe la cinghia, anche se il decreto del ministro Claudio Scajola lascia aperta la possibilità di «poter determinare tariffe agevolate per i residui periodi dell’anno 2010». Un’eventualità, tuttavia, subordinata al «sopravvenuto accertamento di risorse finanziarie nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri», che, allo stato dell’arte, lascia spazio davvero a poche speranze.
Un travaso di regole processuali dal rito civile a quello tributario
Le principali novità
Queste le principali novità applicabili al contenzioso tributario:
- la previsione della condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta di conciliazione, in caso di accoglimento giudiziale della domanda in misura non superiore alla suddetta proposta; in particolare, viene precisato che, in attesa che si consolidi al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale, gli uffici – nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito d’ufficio dal giudice – debbono avanzare richiesta di condanna alle spese, subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso conforme alla proposta di conciliazione, ovvero in termini ancora più favorevoli all’ufficio
- l’applicazione del nuovo articolo 92 cpc, il quale impone l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che inducono a compensare le spese giudiziali, in sostituzione dei non più sufficienti “giusti motivi“
- l’applicazione del novellato articolo 101 cpc, in base al quale, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio
- la riduzione del termine “lungo” di impugnazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a sei mesi, entro cui, in assenza di notifica della sentenza stessa, deve essere proposto l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria
- la previsione di ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione e l’abrogazione del quesito di diritto
- l’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 155 cpc anche ai procedimenti già pendenti il 1° marzo 2006, con riferimento ai termini ancora pendenti. Con esclusivo riferimento all’ambito di applicazione del citato articolo 155, è da ritenersi pertanto superata la circolare n. 56/2007, con la quale era stato chiarito che le modifiche apportate – ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc – dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 263/2005, si applicavano soltanto ai processi instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006
- la previsione e la disciplina dell’istituto della translatio iudicii, volto a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta a un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Inoltre, la circolare chiarisce che, nei casi di riunione dei ricorsi di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina dettata dalla legge 69/2009, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita, gli uffici sono tenuti ad applicare, in via prudenziale, la disciplina normativa più restrittiva.
Efficacia
Come regola generale, si prevede che le modifiche al codice di procedura devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell’entrata in vigore della legge 69/2009. Tuttavia, con riferimento al novellato articolo 327 cpc, viene precisato che gli uffici, in via prudenziale, considerino dimezzato il termine lungo di impugnazione anche in riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta data; ciò, sebbene il giudizio tributario si consideri instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.
I commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc devono trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
Le disposizioni relative al processo in Cassazione si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso è pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore legge 69/2009.
«Ferma e motivata opposizione» dell’editoria periodica specializzata
In merito al decreto 30 marzo 2010 emanato dal ministero dello Sviluppo Economico che, con effetto immediato, sospende le tariffe agevolate per i prodotti editoriali a partire da oggi, Anes (Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata, aderente a Confindustria) manifesta la propria «profonda contrarietà e preoccupazione».
«È una decisione gravissima – afferma la presidente Gisella Bertini Malgarini – che colpisce duramente, in un momento già estremamente difficile, il comparto dei periodici tecnici e specializzati. Le agevolazioni postali sono l’unica concreta forma di contributo dello Stato usufruibile dalle riviste tecniche e specializzate, ossia del principale strumento di informazione e aggiornamento per intere categorie professionali e fondamentale mezzo di comunicazione delle Piccole e medie imprese. Questo provvedimento, nei confronti del quale esprimiamo una ferma opposizione, penalizza l’intero mondo dell’editoria e la sua filiera».
Inps, al via la campagna Red 2010 Parte il "bustone" per i pensionati
Bussa alla porta dei pensionati italiani il “bustone”, il plico che contiene la documentazione necessaria per assolvere i propri adempimenti fiscali. Prende il via, quindi, anche quest’anno la campagna Red con cui l’Inps verifica le situazioni reddituali dei pensionati che incidono in qualche modo sul diritto a fruire delle prestazioni pensionistiche e con cui recupera, entro l’anno successivo, quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Dal 1° gennaio 2010, in base a quanto introdotto dal Dl 78/2009, l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere all’Inps le informazioni reddituali in proprio possesso relative ai contribuenti titolari delle prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, anche dei loro familiari.
Quindi, se il contribuente ha già presentato dichiarazione al Fisco non dovrà compilare il modello Red, perché l’Inps acquisirà direttamente dall’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie.
I pensionati dovranno compilare il modello Red solo quando non hanno comunicato i propri redditi all’Amministrazione fiscale o perché esonerati dall’obbligo della dichiarazione o perché nel 2009 abbiano conseguito redditi esenti da Irpef ma comunque rilevanti ai fini delle prestazioni Inps.
Non dovranno, invece, compilare la comunicazione Red i soggetti che, anche se esonerati dall’obbligo dichiarativo, hanno comunque presentato la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per, ad esempio, fruire di crediti d’imposta.
Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello quando i redditi comunicati non sono cambiati rispetto a quelli dichiarati l’anno precedente o nel caso in cui il soggetto comunichi di non avere altri redditi oltre la pensione.
Il “bustone”, che verrà inviato per email ai possessori di posta elettronica certificata, può contenere diversi documenti tra cui il modello Cud, quelli per fruire del diritto alle detrazioni, istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e una lettera con la prima parte del codice Pin. Seguendo le istruzioni inviate, il pensionato potrà ottenere la seconda parte del codice e trasmettere quindi telematicamente la dichiarazione accedendo all’apposita sezione “Servizi al cittadino” all’interno del sito dell’Inps.
I pensionati, inoltre, potranno presentare la dichiarazione direttamente alla sede Inps competente o avvalersi dell’assistenza dei Caf e degli altri soggetti abilitati.
RIDITT: on line la piattaforma rinnovata. Nuovi contenuti e servizi
È on line la nuova piattaforma di RIDITT, Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese.
Realizzata sulla scia del precedente portale www.riditt.it, la piattaforma è realizzata nel quadro del Programma RIDITT, avviato nel 2003 dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’IPI – Istituto per la Promozione Industriale.
La piattaforma, rinnovata nella grafica, nei contenuti e nei servizi, si rivolge ai principali operatori dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze e di stimolare il networking tra operatori per promuovere l’innovazione nelle pmi.
La piattaforma si presenta arricchita di nuovi contenuti e nuovi servizi. Dalla precedente piattaforma, RIDITT eredita infatti quasi 5 mila schede su eventi, bandi, tecnologie e operatori; a queste si aggiungono nuove sezioni che consentono la consultazione di banche dati su imprese innovative, policy e programmi.
Anche l’offerta di servizi si amplia e include la possibilità di navigare per aree tematiche, ricevere servizi personalizzati (RIDITTfast) e accedere a canali RSS, potenziando ulteriormente il grado di interattività tra utenti e portale.
Per accedere ai nuovi servizi ed essere aggiornato sugli sviluppi delle piattaforma è possibile registrarsi e richiedere la newsletter RIDITTnews.
Nuove regole per la televisione, piccola riforma tv
Una vera e propria “piccola riforma” del sistema televisivo. È quella che interviene con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepisce nel nostro paese – in ritardo rispetto al termine del 19 dicembre 2009 – la direttiva Ue numero 65 del 2007, sui servizi di media audiovisivi. Direttiva che ha rinnovato la “vecchia” direttiva Tv senza frontiere, adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997. Il testo comunitario adotta il principio della neutralità tecnologica, in uno scenario che vede i contenuti digitali irrompere su qualsiasi piattaforma distributiva. I servizi audiovisivi sono, in altre parole, regolati a prescindere dal mezzo utilizzato come invece avveniva in passato.
I nuovi servizi media sono poi divisi in lineari, come le trasmissioni televisive, dove vi è ricezione passiva di un palinsesto e servizi non lineari, in cui è il telespettatore a scegliere il contenuto e il tempo in cui fruirlo sulla base del menu offerto da un fornitore di servizi.
I servizi non lineari devono rispettare, come quelli lineari, le regole del paese europeo dove sono stabilite, com’era già previsto dalla precedente direttiva Tv senza frontiere. Il decreto legislativo, il cui schema ha accolto in molte parti i pareri espressi dalle commissioni competenti di Camera e Senato, anche grazie al ruolo di stimolo e d’indirizzo dell’Agcom e del suo presidente Corrado Calabrò, modifica l’attuale Testo Unico sulla radiotelevisione. Quest’ultimo diventa il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
Comunicazione unica per le imprese Ore contate per la fase transitoria
L’adempimento che viene svolto nei confronti dell’Agenzia tramite ComUnica riguarda la presentazione della dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva, da effettuarsi con i modelli AA7 e AA9.
La procedura prevede l’inserimento dei dati nel software e l’inoltro al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.it. che, ricevuta la pratica, trasmette al sistema informativo dell’Agenzia i dati relativi alla dichiarazione. L’Agenzia, a sua volta, rilascia apposita quietanza a conferma dell’avvenuta ricezione o il motivo dell’eventuale scarto. Successivamente, il Registro delle imprese inoltra questa risposta alla casella di Posta elettronica certificata del richiedente.
Per produrre i file dei modelli AA7 e AA9, da allegare a ComUnica, possono essere utilizzati anche i pacchetti software disponibili sul sito dell’Agenzia.
Nel primo periodo di applicazione della nuova procedura, l’Agenzia accetterà anche le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici. La Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; pertanto, nella prima fase, è prevista una certa tolleranza.
Un discorso a parte meritano le imprese artigiane. Per esse, il Dpcm 6/5/2009 ha subordinato l’utilizzo di ComUnica alla disciplina regionale in materia; attualmente, è consentito in Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia.
Chiaramente, i contribuenti non obbligati alla Comunicazione unica potranno continuare a presentare i modelli attraverso i consueti canali telematici dell’Agenzia. Inoltre, in situazioni particolari non gestibili in modalità telematica (ad esempio, le istanze di rettifica di dati errati trasmessi dal contribuente), gli uffici delle Entrate sono a disposizione per le necessarie correzioni.
Misuratori fiscali, on line le nuove specifiche tecniche
Cambiano le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati sulle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali. Le nuove sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 29 marzo 2010 e, dal prossimo 1° aprile, sostituiranno quelle stabilite con il provvedimento del 16 maggio 2005.
Un provvedimento direttoriale del 28 luglio 2003 ha introdotto nuove regole per i controlli periodici dei misuratori fiscali, stabilendo l’obbligo per l’esercente di richiedere annualmente la verifica di quelli in proprio possesso. Il provvedimento del 16 maggio 2005 (e le successive integrazioni e modifiche) ha dettato termini e modalità per l’invio telematico dei dati sui misuratori fiscali all’Amministrazione finanziaria, stabilendo anche le relative specifiche tecniche, ora modificate.
Semplificazione è la parola d’ordine dei nuovi tracciati record utilizzati per l’invio telematico dei dati sulle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica e degli altri elementi indicati dalla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del 28 luglio 2003 (tra cui, i centri di assistenza).
Dal 1° aprile, quindi, scattano le modifiche.
E’ stato eliminato l’obbligo di inviare i dati sui tecnici che svolgono attività di verificazione periodica quando non sono intervenute modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse all’Amministrazione finanziaria.
Viene introdotto l’obbligo di comunicare, nei tracciati record di testa e di coda, oltre la partita Iva, il codice fiscale del soggetto obbligato e di compilare un’area ad hoc con i campi relativi all’intermediario che effettua la comunicazione.
Il tracciato record di dettaglio – anagrafica tecnici, invece, va compilato solo nei casi di inizio o fine collaborazione con un tecnico o di modifica di uno o entrambi i dati del tecnico riferiti alla qualifica di responsabile laboratorio e del suo titolo di studio. I cambiamenti devono essere intervenuti nel trimestre di riferimento e relativi a dati inviati in passato.
Nel tracciato record di dettaglio – misurazioni è stata modificata la decodifica del valore del campo “Tipo intervento”.
Le comunicazioni andranno inviate, secondo quanto stabilito dal provvedimento del 16 maggio 2005, entro il ventesimo giorno del mese successivo a ogni trimestre solare. I dati riferiti al primo trimestre 2010, invece, andranno trasmessi dal 1° aprile al prossimo 20 giugno, utilizzando necessariamente i nuovi tracciati record.
Finmeccanica si aggiudica commesse per 215 milioni di euro circa
Elsag Datamat ha sottoscritto un contratto del valore di 14 milioni di euro con Aeroporti di Roma per la realizzazione del nuovo sistema di gestione bagagli presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.
